DECRETO 14 SETTEMBRE 1994, N° 739.

ministero della sanità

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA E DEL
RELATIVO PROFILO PROFESSIONALE DELL'INFERMIERE.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria,
a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nel testo modificato
dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;


Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni,
spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure
professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del
personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;


Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure
professionali;


Ritenuto di individuare la figura dell’infermiere;


Ritenuto di prevedere e disciplinare la formazione
complementare;


Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso
nella seduta del 22 aprile 1994;


Ritenuto che, in considerazione della priorità attribuita
dal piano sanitario nazionale alla tutela della salute degli anziani, sia
opportuno prevedere espressamente la figura dell’infermiere geriatrico addetto
all’area geriatrica anziché quella dell’infermiere addetto al controllo delle
infezioni ospedaliere, la cui casistica assume minor rilievo;


Udito il parere del Consiglio di Stato espresso
nell’adunanza generale del 4 luglio 1994;


Vista la nota, in data 13 settembre 1994, con cui lo schema
di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

 

Art. 1.

 

1. È individuata la figura professionale dell’infermiere
con il seguente profilo: l’infermiere è l’operatore sanitario che, in possesso
del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale è
responsabile dell’assistenza generale infermieristica.

2. L’assistenza infermieristica preventiva, curativa,
palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le
principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l’assistenza dei malati
e dei disabili di tutte le età e l’educazione sanitaria.

3. L’infermiere:

a) partecipa all’identificazione dei bisogni di salute
della persona e della collettività;

b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica
della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;

c) pianifica, gestisce e valuta l’intervento
assistenziale infermieristico;


d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni
diagnostico-terapeutiche;


e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli
altri operatori sanitari e sociali;


f) per l’espletamento delle funzioni si avvale, ove
necessario, dell’opera del personale di supporto;


g) svolge la sua attività professionale in strutture
sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell’assistenza domiciliare, in
regime di dipendenza o libero-professionale.

4. L’infermiere contribuisce alla formazione del
personale di supporto e concorre direttamente all’aggiornamento relativo al
proprio profilo professionale e alla ricerca.

5. La formazione infermieristica post-base per la
pratica specialistica è intesa a fornire agli infermieri di assistenza generale
delle conoscenze cliniche avanzate e delle capacità che permettano loro di
fornire specifiche prestazioni infermieristiche nelle seguenti aree:

a) sanità pubblica: infermiere di sanità
pubblica;

b) pediatria: infermiere pediatrico;
c) salute mentale-psichiatria: infermiere
psichiatrico;
d) geriatria: infermiere geriatrico;
e) area critica: infermiere di area
critica.

6. In relazione a motivate esigenze emergenti dal
Servizio sanitario nazionale, potranno essere individuate, con decreto del
Ministero della sanità, ulteriori aree richiedenti una formazione complementare
specifica.

7. Il percorso formativo viene definito con decreto del
Ministero della sanità e si conclude con il rilascio di un attestato di
formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per
l’esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree, dopo il superamento di
apposite prove valutative. La natura preferenziale del titolo è strettamente
legata alla sussistenza di obiettive necessità del servizio e recede in presenza
di mutate condizioni di fatto.

 

Art. 2.

 

1. Il diploma universitario di infermiere, conseguito ai
sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, abilita all’esercizio della professione, previa
l’iscrizione al relativo albo professionale.

 

Art. 3.

 

1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con
il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica sono
individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente
ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all’art. 2 ai
fini dell’esercizio della relativa attività professionale e dell’accesso ai
pubblici uffici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Roma, 14 settembre 1994

Il Ministro: COSTA

Visto, il Guardasigilli:
BIONDI

 

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre
1994

 

Registro n. 1 Sanità, foglio n. 359