Agli OPI è affidato dalla legge (D.lgs. 233 del 13.09.1946) il compito di “esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari liberi professionisti iscritti all’Albo”.
L’art. 38 del D.P.R. 5 Aprile 1950 n.221 prevede che i/le professionisti/e “che si rendano colpevoli di abusi o di mancanze nell’esercizio della professione, o, comunque, di fatti disdicevoli al decoro professionale sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte del Consiglio dell’Ordine o Collegio della provincia cui sono iscritti”. La titolarità dell’iniziativa del procedimento può essere dello stesso OPI oppure dietro richiesta del Prefetto o del Procuratore della Repubblica.
Oltre alla responsabilità ordinistica-disciplinare l’Infermiere/a è sottoposto/a alla responsabilità penale e civile.
La responsabilità penale consegue al compimento di un reato. Il reato consiste propriamente nella violazione della legge penale, o più precisamente, nell’infrazione di un comando o divieto posto dalla legge medesima.
La responsabilità civile viene definita come l’obbligo di sopportare le conseguenze, stabilite dalla legge, per un comportamento illecito che abbia cagionato ad altri un danno ingiusto. La responsabilità civile deriva, quindi, dalla violazione di regole poste a tutela di interessi prevalentemente di natura privatistica.
Il soggetto è quindi chiamato a risarcire il danno conseguente alla propria azione od omissione illecita.
IL DECRETO-LEGGE n. 138 DEL 13 agosto 2011, stabilisce che ogni professionista è tenuto/a a stipulare, a tutela del/la cliente, idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale e a rendere noti al/la suddetto/a, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale.
E’ sotteso che la responsabilità penale e civile sono di competenza della magistratura.
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