Attualmente la dichiarazione dei redditi deve essere presentata entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello a cui i redditi sono afferenti.

Nella dichiarazione possono essere indicate delle spese che riducono il reddito complessivo del/la contribuente. Tra le spese più ricorrenti si ricordano:

  • Contributo soggettivo versato all’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI);
  • Spese mediche e di assistenza specifica;
  • Interessi per mutui su prima casa;
  • Spese per istruzione secondaria e universitaria;
  • Premi assicurativi per rischio di morte o invalidità permanente;
  • Spese farmaceutiche.

Per chi ha scelto di stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa si veda anche il paragrafo ad esso dedicato.

 

IRAP. Una recente sentenza della corte Costituzionale ha stabilito che presupposto per l’esenzione dall’IRAP è l’assenza di una attività autonomamente organizzata, come lo è l’esercizio professionale di arti e professioni in assenza di mezzi propri organizzati. A seguito di tale sentenza, è legittimo ritenere che l’infermiere/a professionale che svolga la propria attività senza l’utilizzo di lavoro altrui e con l’impiego di poco capitale, sia da considerare esente ai fini IRAP, ma il Ministero non è ancora intervenuto a chiarire tale sentenza e pertanto si rimane in un clima di incertezza.