Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RCPT) di OPI Bologna: Dott. William Manuel Accetti

Delibera di nomina

delibera-n-164-anno-2018-nomina-responsabile-della-prevenzione-della-corruzione-e-trasparenza-rcpt

 

PIANI ANTICORRUZIONE

 

scheda-relazione-rpc-2016

Piano triennale Anticorruzione 2016 - 2018

piano-triennale-anticorruzione-2016-2018

 

Piano triennale Anticorruzione 2019 - 2021

piano-triennale-anticorruzione-2019-2021

Piano triennale Anticorruzione 2019 - 2021 aggiornato 2020

2700-piano-triennale-anticorruzione-2019-2021-agg-2020

Piano triennale Anticorruzione 2019 - 2021 aggiornato 2021

1166-piano-triennale-anticorruzione-2019-2021-aggiornato-2021

 

Piano triennale Anticorruzione 2022 - 2024 

578-piano-triennale-anticorruzione-2022-2024

Piano triennale Anticorruzione 2022 - 2024 aggiornato 2023

Piano Anticorruzione e Trasparenza sezione PIAO 2023

 

SEGRALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

 

Il whistleblowing, o segnalazione di un presunto illecito, è un sistema di prevenzione della corruzione introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”.

La figura del/della segnalante (o cosiddetto whistleblower), e le relative garanzie al suo ruolo, sono state delineate per incentivare l’anticorruzione e il corretto svolgimento di tutte le azioni amministrative all’interno degli Enti Pubblici (ma la normativa regolamenta anche il settore privato).

In seguito, con la Legge 30 novembre 2017 n.179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” è stata rafforzata la difesa del/della dipendente pubblico/a che, nell’interesse dell’integrità della Pubblica Amministrazione,  segnala al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza o all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) o denuncia all’Autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui sia venuto/a a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

In sostanza, i/le dipendenti che svolgono attività potenzialmente a rischio di corruzione, o che si accorgono di irregolarità, segnalano al/alla Responsabile della Prevenzione della Corruzione, o alle autorità sopra citate, qualsiasi anomalia accertata, indicando, se ne sono a conoscenza, le motivazioni per le quali la stessa si è verificata.

Coloro che però vengono a trovarsi in una situazione di rilevamento di un illecito potrebbero sentirsi minacciati/e e temere ritorsioni se decidono di segnalare il suddetto alle figure competenti, e per questo potrebbero decidere di desistere. E’ stato quindi necessario pensare, per incentivare le comunicazioni di eventi non consoni alle normative vigenti, ad una serie di disposizioni che garantiscano ai/alle whistleblower di non subire conseguenze dovute alle proprie azioni in questo ambito.

A tale scopo, per assicurare l’anonimato al/alla segnalatore/trice e scongiurare il pericolo di ritorsioni, l’articolo 1, comma 51, della suddetta Legge 06 novembre 2012, n.190 ha introdotto un nuovo articolo nell’ambito del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ossia il 54 bis, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” (o whistleblower, appunto).

Al di fuori di responsabilità da reato o per danni civili, il/la pubblico/a dipendente che denuncia al/alla Responsabile della Prevenzione della Corruzione, all’autorità giudiziaria, all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), all’Autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, ovvero riferisce al/alla proprio/a superiore gerarchico/a in merito a condotte indebite di cui sia venuto/a a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato/a, licenziato/a o sottoposto/a ad alcuna misura discriminatoria, diretta e indiretta, avente effetti sulle condizioni di servizio, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. La segnalazione di cui sopra deve essere indirizzata al/alla Responsabile della Prevenzione della Corruzione o alle autorità precedentemente citate.

 

Obbligo di predisposizione dei canali di segnalazione

L’obbligo di predisporre i canali di segnalazione interna grava sui seguenti soggetti del settore pubblico:

  • le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165
  • le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione
  • gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
  • i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente, dall’articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate.

 

Protezione della riservatezza dei/delle segnalanti

L'identità del/della whistleblower non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. La protezione riguarda non solo il nominativo di colui/colei che ha proceduto con l’esposto, ma anche tutti gli elementi dell’istanza dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del/della medesimo/a.

La segnalazione è sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi e a quello di accesso civico generalizzato.

La protezione della riservatezza è estesa anche all’identità delle persone coinvolte e di quelle menzionate nella comunicazione; questa copertura rimane in vigore fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona whistleblower.

 

Protezione dei dati personali

Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato dai soggetti del settore pubblico, nonché da ANAC, in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei princìpi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali. I suddetti soggetti forniscono idonee informazioni ai/alle whistleblower e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottano misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli/delle interessati/e.

Inoltre, le prerogative di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitate nei limiti di quanto previsto dall’articolo 2-undecies del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento delle medesime, e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.

 

Ritorsione

Definizione

Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica, e che provoca o può provocare, alla persona segnalante o che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come ingiustificato.

Esempi di comportamenti ritorsivi:

  • il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
  • la retrocessione di grado o la mancata promozione;
  • il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
  • la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
  • le note di demerito o le referenze negative;
  • l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
  • la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
  • la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
  • la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in uno di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta trasformazione;
  • il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
  • i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e/o di redditi;
  • l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità, per la persona, di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
  • la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
  • l'annullamento di una licenza o di un permesso;
  • la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

 

Competenza ad accertare la ritorsione

La gestione delle comunicazioni di ritorsioni nel settore pubblico compete ad ANAC che può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della Funzione Pubblica e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all’Autorità giudiziaria.

 

Prova della ritorsione

ANAC deve accertare che il comportamento (atto o omissione) ritenuto ritorsivo sia conseguente alla segnalazione, denuncia o divulgazione.

Una volta che il/la segnalante provi di aver effettuato un esposto in conformità alla normativa e di aver subito un comportamento ritenuto ritorsivo, spetta al datore di lavoro l’onere di provare che tale comportamento non è in alcun modo collegato alla segnalazione.

Trattandosi di una presunzione di responsabilità, è necessario che le prove in senso contrario emergano nel contraddittorio davanti ad ANAC. A tal fine, è fondamentale che il/la presunto/a responsabile fornisca tutti gli elementi da cui dedurre l’assenza della natura ritorsiva della misura adottata nei confronti del/della whistleblower.

 

Protezione da ritorsioni estesa ad altri soggetti

Tipologie

  • al/alla facilitatore/trice (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e operante all’interno del medesimo contesto lavorativo);
  • alle persone del medesimo contesto lavorativo del/della whistleblower, di colui/colei che ha sporto una denuncia o del/della segnalatore/ trice che ha effettuato una divulgazione pubblica, e/o che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  • ai/alle colleghi/e di lavoro del/della whistleblower o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo del/della suddetto/a e che hanno, con detta persona, un rapporto abituale e corrente;
  • agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la suddetta lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del/della whistleblower.

 

Non punibilità dei segnalanti

Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:

  • coperte dall’obbligo di segreto, diverso da quello professionale forense e medico;
  • relative alla tutela del diritto d’autore;
  • alla protezione dei dati personali;
  • se, al momento della segnalazione, denuncia o divulgazione, il/la whistleblower aveva ragionevoli motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per procedere con l’esposto, e lo stesso è stato prodotto con le modalità richieste dalla legge.

 

Perdita delle tutele

Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia. La perdita del diritto alle garanzie avviene anche se i suddetti vengono commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, o se si accerta la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi, al/alla whistleblower può essere irrogata una sanzione disciplinare.

 

Misure di sostegno ai segnalanti - Elenco enti Terzo settore

Sono previste misure di sostegno che consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito su:

  • modalità di segnalazione;
  • protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative;
  • diritti della/e persona/e coinvolta/e;
  • modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

È istituto presso l’ANAC l’elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno e che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Di seguito il link al sito:

ANAC

 

Sanzioni applicabili da ANAC

  • da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza;
  • da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l’adozione di tali procedure non è conforme a quella richiesta dalla legge, nonché quando accerta che non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
  • da 500 a 2.500 euro, nel caso di perdita delle tutele, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.

 

OPI Bologna

OPI Bologna, al fine di adeguarsi alla necessità di definire un canale protetto per le segnalazioni, si è dotato di una specifica casella di posta elettronica, visibile solo alle figure autorizzate per legge, alla quale possono essere inoltrate le istanze da parte del personale in servizio presso il suddetto Ente. L'indirizzo è il seguente:

whistleblowing@opibo.it

L'Ente ha anche approvato il proprio regolamento per le segnalazioni (whistleblowing)

OPIBO regolamento whistleblowing