Si ricorda agli/alle iscritti/e che in base agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 è possibile utilizzare l'autocertificazione per dichiarare autonomamente, sotto la propria personale responsabilità, status, fatti e qualità documentabili e verificabili da parte delle pubbliche amministrazioni.
L'autocertificazione sostituisce in tutto e per tutto i certificati e in essa sono comprese, in senso più ampio, anche le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (o atto notorio), con le quali è possibile dichiarare, per il perseguimento di un personale interesse diretto, sotto la propria responsabilità, la conoscenza diretta di status, fatti e qualità personali, riferiti a se stessi o a terza persona.
Le autocertificazioni possono essere sottoscritte in presenza del/della funzionario/a incaricato/a o, in caso contrario, devono essere inviate, unitamente alla copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità.
Il/la cittadino/a dichiarante risponde penalmente per le false dichiarazioni.
Le Pubbliche Amministrazioni ed i concessionari di pubblici servizi hanno l'obbligo di accettare le autocertificazioni, mentre i soggetti privati hanno la facoltà di accoglierle o rigettarle.
Anche gli attestati inerenti la formazione e l'aggiornamento possono essere oggetto di autocertificazione quando sono documentabili e verificabili da parte di una pubblica amministrazione, come nel caso dei corsi di aggiornamento organizzati dall'Ordine.
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