FORMAZIONE CONTINUA DELL’INFERMIERE LIBERO PROFESSIONALE
Il Decreto Legislativo n. 229 del 1999 ha attivato, a partire dal 2002, il Sistema Italiano di Educazione Continua in Medicina, che prevede l’aggiornamento professionale obbligatorio per tutti gli/le operatori/trici sanitari/e, sia dipendenti sia liberi/e professionisti/e.
I crediti ECM sono gli indicatori della quantità di formazione/apprendimento effettuato dagli/dalle operatori/trici sanitari/e in occasione di attività ECM. I crediti ECM si ottengono partecipando ad eventi formativi accreditati ECM (almeno per il tempo minimo previsto dalla normativa per ogni singolo evento) e superando positivamente le prove di valutazione previste.
Nel periodo sperimentale 2002-2007, il numero dei crediti da acquisire da parte dagli/dalle operatori/trici sanitari/e è stato fissato a 150.
In data 1 agosto 2007 è stato siglato l'accordo Stato-Regioni concernente il “Riordino del sistema di Formazione continua in Medicina”. Nell'accordo è riportato che ogni operatore/trice sanitario/a doveva acquisire 150 crediti formativi nel triennio 2008-2010, secondo la seguente ripartizione: 50 crediti/anno (minimo 30 e massimo 70 per anno).
Dei 150 crediti formativi che dovevano essere conseguiti nel triennio 2008-2010, fino a 60 crediti potevano derivare dal riconoscimento di crediti formativi acquisiti negli anni della precedente sperimentazione.
Il programma ECM, dopo sette anni di sperimentazione (2004-2010), è entrato finalmente nella fase cosiddetta "a regime" con il periodo 2011-2013, in cui ogni professionista della sanità doveva acquisire 150 crediti sulla base di 50 ogni anno, (minimo 25 e massimo 75 per anno). Anche per il triennio 2011-2013 era possibile diminuire il debito formativo usufruendo dei crediti conseguiti il triennio precedente, così come specificato nella Determina della CNFC (Commissione Nazionale Formazione Continua) emanata il 17/07/2013.
Per il triennio 2014-2016 l’obbligo formativo standard era pari a 150 crediti formativi con la possibilità, in virtù della formazione effettuata nel triennio precedente (2011-2013), di avvalersi di una riduzione fino a 45 crediti, secondo gli stessi criteri relativi alle riduzioni individuati dalla Determina della CNFC del 17 luglio 2013.
L’obbligo formativo individuale è quindi così determinato:
Crediti acquisiti nel triennio 2011-2013 |
Fabbisogno triennale 2014-2016 | Fabbisogno annuale 2014-2016 |
Da 101 a 150 | 105 | Da 17,5 a 52,5 |
Da 51 a 100 | 120 | Da 20 a 60 |
Da 30 a 50 | 135 | Da 22,5 a 67,5 |
Fatto salvo quanto riportato sopra, fermo restando che tutti/e gli/le infermieri/e dovranno acquisire, ogni anno del triennio, un ammontare di crediti ECM compreso in un range che va da un minimo del 50% ad un massimo del 150% dell’obbligo formativo annuo e, tenuto conto delle determine adottate dalla CNFC in materia di criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM, si confermano le seguenti norme di dettaglio:
TIPOLOGIA | CREDITI |
Docenza, tutor, relatore/trice di formazione | I crediti acquisiti tramite docenza non possono superare il 50% obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni. |
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La somma dei crediti non può superare complessivamente il 60% dell’obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni. |
formazione “reclutata” | I crediti non possono superare 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni |
autoformazione per liberi professionisti | I crediti non possono superare il 10% dell’obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni |
Si ricorda che la Federazione Nazionale PI (all'epoca FEDEERAZIONE NAZIONALE IPASVI) ha comunicato, con circolare n. 6/2013 del 22/02/2013 a tutti gli ex Collegi IPASVI (ora OPI), che, dando seguito alle sollecitazioni in merito, ha ottenuto l'eliminazione del criterio che vincolava gli/le infermieri/e ad acquisire vi FAD non oltre il 60% del monte dei crediti triennali da conseguire.
L'offerta formativa di OPI Bologna è reperibile sul sito dell'Ente
E’ possibile consultare la propria posizione ECM sul sito del Co.Ge.APS (anche se al momento i crediti risultano essere stati caricati solo parzialmente):
http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot
e caricare i crediti conseguiti, che ancora eventualmente non comparissero, in autonomia, accedendo alla propria posizione personale
Riduzione debito formativo zone colpite dal terremoto del maggio 2012
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua nel corso della riunione del 20 giugno 2012 ha stabilito che il debito formativo dei professionisti sanitari domiciliati o che svolgono la propria attività presso le zone colpite dal terremoto del maggio 2012, di cui al decreto legge del 6 giugno 2012 n. 74, è ridotto da 100 a 50 crediti formativi nel biennio 2012-2013. Sono confermati 50 crediti formativi per l'anno 2011.
Complessivamente i richiamati professionisti sanitari dovranno acquisire 100 crediti formativi per il triennio 2011-2013.
Fonte: http://ape.agenas.it/bulletindetail.aspx?id=5