L’esercizio libero professionale può essere svolto o in forma individuale o in forma collegiale.
- ATTIVITÀ SVOLTA IN FORMA INDIVIDUALE
L’esercizio libero professionale della professione Infermieristica può essere svolto in forma individuale, secondo una delle seguenti modalità:
Apertura di una propria partita IVA.
L’esercizio della professione svolto con apertura di partita IVA dà la possibilità, al/la professionista, di poter prestare la propria attività nei confronti di qualsiasi tipo e numero di clienti desiderato.
Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa.
L’esercizio della professione svolto con un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) comporta che l’attività possa essere svolta solo nei confronti del committente o dei committenti con i quali sono stati conclusi i relativi contratti, e secondo le disposizioni dei contratti stessi.
La normativa fiscale vigente ha inserito il reddito di co.co.co tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Ai soli fini fiscali, pertanto, è il committente che adempie a tutti gli obblighi relativi.
Il/la collaboratore/trice, nel caso detenga altri tipi di reddito o voglia portare in deduzione dalla dichiarazione dei redditi alcune spese deducibili, dovrà provvedere a compilare e presentare il modello Unico.
Chi esercita la libera professione con contratto di co.co.co. non deve pertanto tenere in considerazione i paragrafi riguardanti l’apertura della partita IVA, i regimi contabili, i registri contabili e la fatturazione.
- ATTIVITÀ SVOLTA IN FORMA COLLEGIALE
L’esercizio libero professionale della professione Infermieristica può essere svolto in forma collegiale, secondo una delle seguenti modalità:
Associazione di professionisti.
L’associazione tra professionisti è una sorta di società in cui ogni associato/a, nei limiti stabiliti dal proprio statuto e regolamento interni, svolge in autonomia la propria attività. In questo caso l’apertura della partita IVA è a carico dell’associazione e non del/la singolo/a professionista associato/a.
Società tra Professionisti Società tra Professionisti (STP).
Le Società tra Professionisti, formate da soci/e professionisti/e iscritti/e ad Albi, Ordini e Collegi e, non obbligatoriamente, anche da soci/e non professionisti/e solo per prestazioni tecniche di supporto o di investimento, possono essere costituite secondo uno dei modelli previsti dal nostro ordinamento:
• Società di persone (Ss, Snc, Sas);
• Società di capitali (Spa, Srl, Sapa);
• Società cooperative.
Qualunque sia la forma adottata dalla società, la ragione sociale dovrà essere sempre obbligatoriamente integrata con la dicitura “Società tra Professionisti”, e la Società dovrà essere iscritta presso l’Ordine o Collegio competente per l'attività individuata nello statuto quale prevalente.
Cooperative
Le cooperative sono una sorta di società di capitali, il cui scopo principale non è di lucro, ma di interesse generale, e cioè mutualistico.
Il/la socio/a di cooperativa può essere dipendente, libero/a professionista o collaboratore/trice coordinato/a e continuativo/a, e non può esercitare in un’istituzione pubblica.
Gli adempimenti di carattere fiscale-previdenziale cambiano, quindi, a seconda del tipo di rapporto che si instaura.
Agenzia
L’appartenenza ad un’Agenzia consente l’esercizio professionale presso strutture sanitarie pubbliche nella forma cosiddetta “d’appalto”.