Approvato il 5 ed il 7 novembre scorso dai rispettivi Consigli Direttivi SIMEU (Società italiana Medicina d’Emergenza e Urgenza) e IRC (Italiana Resuscitation Council) il nuovo documento che definisce il trattamento farmacologico da parte degli infermieri nell’emergenza territoriale.
Si tratta di una “Policy Statement” una sorta di dichiarazione che definisce il ruolo dell’infermiere nella gestione delle emergenze territoriali e le condizioni che rendono possibile la terapia farmacologica.
Il Documento inizia con una premessa necessaria, riferita alla necessaria tempestività degli interventi:
E’ ormai acquisizione unanime che, nelle patologie tempo dipendenti, la precocità dell’inquadramento diagnostico e i conseguenti provvedimenti terapeutici, anche farmacologici, assumono un ruolo critico nell’esito clinico, sia quoad vitam che quoad valetudinem.
Nonostante ciò si continuano a verificare ritardi nel trattamento di detti quadri clinici, a causa delle seguenti ragioni:
- ritardo nell’attivazione dei Servizi di Emergenza Territoriale 118 da parte della popolazione
- intervallo tra insorgenza dell’evento e primo contatto medico eccessivamente lungo e non adeguato alle necessità assistenziali
- sovraffollamento dei Dipartimenti di Emergenza con conseguente aumento del rischio clinico
L’Infermiere figura strategica
L’infermiere assume un ruolo strategico e funzionale nel Sistema di Emergenza Territoriale:
In questo ambito, un ruolo strategico viene rivestito dal sistema di emergenza territoriale e, all’interno di questo, dalla figura infermieristica, che, nella gran parte dei casi, rappresenta il punto di collegamento per la maggior parte delle postazioni, in costante riferimento con la componente medica, considerato l’attuale contesto organizzativo articolato a più livelli di complessità.
In particolare la somministrazione, da parte degli infermieri, di terapie, anche farmacologiche, secondo protocolli condivisi ed emanati ufficialmente dal Direttore della Centrale Operativa (concordati con il Responsabile Territoriale), si inquadra il processo finalizzato alla tempestività del trattamento e spesso risulta essenziale per la salvaguardia della vita e/o della salute dei pazienti.
I presupposti giuridici di dette procedure vanno ricercati nel Dpr 27 marzo 1992 “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria di emergenza”, che, all’art.10 riporta quanto segue:”il personale infermieristico professionale, nello svolgimento del servizio di emergenza, può essere autorizzato a praticare iniezioni per via endovenosa e fleboclisi, nonchè a svolgere le altre attività e manovre atte a salvaguardare le funzioni vitali, previste dai protocolli decisi dal medico responsabile del servizio.
L’evoluzione infermieristica
Il Documento tiene conto dell’evoluzione della figura infermieristica:
Tale dispositivo ben si coniuga con l’evoluzione della figura infermieristica, sancita dal DM 739/94 e dalla Legge n.42/99, caratterizzata dal riconoscimento di specifica autonomia e responsabilità professionale in ambito preventivo, curativo, palliativo e riabilitativo.
Le condizioni che rendono possibile la terapia farmacologica da parte degli infermieri di emergenza territoriale sono le seguenti:
- specifico percorso formativo accreditato e finalizzato al trattamento anche farmacologico delle patologie tempo dipendenti in ambito di emergenza territoriale
- protocolli condivisi ed emanati ufficialmente dal Direttore della Centrale Operativa 118
- addestramento continuo
- disponibilità di continuo contatto tra gli infermeiri di emergenza territoriale, il medico di Centrale Operativa e i medici di Dipartimento di Emergenza, anche tramite reti telematiche e di telemedicina.
Infine il Documento evidenzia che la SIMEU e l’IRC sostengono tali procedure nell’interesse dei pazienti, impegnandosi e promuovendo un’attività formativa specifica e finalizzata su tutto il territorio nazionale.
Il Documento