L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI), è stato costituito il 24 marzo 1998, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, emanato di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, a seguito del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103: il decreto è stato pensato per assicurare la tutela previdenziale obbligatoria agli/alle Infermieri/e Professionali/e (ora Infermieri/e), Assistenti Sanitari/e (ora non più afferenti ad OPI), Vigilatrici d'Infanzia (ora Infermieri/e Pediatrici/che) che esercitano l'attività in forma libero professionale.
Dal 1 gennaio 2012 è stata istituita anche la Gestione Separata ENPAPI, per provvedere, con modalità diverse, ad assicurare prestazioni previdenziali ed assistenziali altresì ai professionisti delle tre categorie che svolgano l’attività libero professionale mediante contratti di collaborazione anche non abituale.
L’iscrizione alla GESTIONE PRINCIPALE è obbligatoria per tutti gli infermieri, iscritti agli ordini provinciali, che esercitano attività libero professionale in forma individuale in qualità di
- titolari di partita IVA
- associati a uno studio professionale
- soci di cooperativa sociale con rapporto di lavoro autonomo
L’iscrizione alla GESTIONE SEPARATA è obbligatoria per tutti gli infermieri, iscritti agli Ordini provinciali che svolgono l’attività libero professionale in qualità di:
• titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 409 c.p.c.)
• titolari di prestazioni di lavoro autonomo occasionale (artt. 2222 e sgg.)
PRESTAZIONI OCCASIONALI
L’assoggettamento previdenziale all’ENPAPI è escluso solo in carenza di due requisiti essenziali: l’abitualità e la professionalità della prestazione eseguita.
Il caso di non imponibilità previdenziale risulta una tipologia di situazione quindi estremamente difficile da riscontrarsi in concreto, in quanto la professionalità è un requisito essenziale allo stesso espletamento della prestazione.
In base alle circolari della Gestione Separata ENPAPI N. 4-6-8 del 2013, per quanto riguarda l’attività infermieristica svolta mediante prestazioni occasionali, il/la professionista che non sia titolare di Partita Iva, nè abbia contratti di collaborazione, deve necessariamente iscriversi alla gestione separata ENPAPI, in modo che il committente occasionale possa provvedere al versamento dei contributi previdenziali previsti, a nulla rilevando il valore economico del reddito prodotto nell’anno fiscale di riferimento.
In base alla circolare n.9/2013, sono tuttavia previsti esoneri dall’assoggettamento alla Gestione Separata ENPAPI per le prestazioni svolte in forma occasionale, con particolare riferimento alle attività di docenza svolte da Professionisti Infermieri che abbiano un rapporto di lavoro subordinato, qualora siano presenti determinate condizioni.
ENPAPI distingue le prestazioni che, pur avendo un valore economico contenuto entro i 5.000,00 euro ed essendo erogate a favore di un solo committente per un numero di giornate lavorative inferiori alle trenta, sono da considerarsi collaborazioni coordinate continuative di portata limitata (cd mini-co.co.co), in quanto vi è un coordinamento dell’attività con il soggetto committente, da quelle che, di contro, possono essere erogate in modo puntuale, occasionale, residuale, al di fuori di una strutturata continuità e tali da non configurare un siffatto elemento di coordinamento e abitualità.
È pertanto necessario che il Committente, in sede di costituzione del rapporto, negli atti contrattuali o nelle lettere d’incarico, ne specifichi esattamente la natura e la tipologia, in modo da definire se l’assoggettabilità alla Gestione Separata ENPAPI sia dovuta o meno.
Si ricorda che chi è titolare di partita IVA non può, in nessun caso, effettuare prestazioni occasionali inerenti all’attività per cui ha aperto la stessa.
> ISCRIZIONE ALLA GESTIONE PRINCIPALE ENPAPI
> ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA ENPAPI