L’aula della Camera ha approvato in via definitiva il ddl che introduce il delitto di tortura nell’ordinamento italiano. I si’ sono stati 198, i no 35, gli astenuti 104.
I punti principali del provvedimento
L’articolo 1 del testo prevede, tra l’altro, che “chiunque con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudelta’, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della liberta’ personale o affidata alla sua custodia, potesta’, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, e’ punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto e’ commesso mediante piu’ condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignita’ della persona”. Se a commettere questo tipo di reato e’ un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, “con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio”, allora la pena della reclusione va “da cinque a dodici anni”.
E ancora: se c’e’ “una lesione personale grave le pene sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della meta’”. Se invece “dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta, le pene sono aumentate di due terzi. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena e’ dell’ergastolo. Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena e’ della reclusione di anni trenta”.
Viene anche punito da 6 mesi a 3 anni “il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura”.
L’articolo 2 stabilisce che “le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili” in un processo penale.
L’articolo 3 prevede: “Non sono ammessi il respingimento o l’espulsione o l’estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura”.
L’articolo 4 (Esclusione dall’immunita’. Estradizione nei casi di tortura) stabilisce, tra l’altro, che “non puo’ essere riconosciuta alcuna forma di immunita’ agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale”.
Fonte DIRE www.dire.it