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DISABILITÀ. DOPO DI NOI, 10 DOMANDE (E RISPOSTE) PER CAPIRE LEGGE COMPLESSA

DISABILITÀ. DOPO DI NOI, 10 DOMANDE (E RISPOSTE) PER CAPIRE LEGGE COMPLESSA

DISABILITÀ. DOPO DI NOI, 10 DOMANDE (E RISPOSTE) PER CAPIRE LEGGE COMPLESSA
| giovedì 15 Giugno 2017

L’Anffas ha pubblicato un documento in cui spiega gli aspetti fondamentali della legge, approvata un anno fa, attraverso una serie di domande e risposte: dai beneficiari al progetto individuale, dalle misure di attuazione alle agevolazioni fiscali (RED.SOC.)

ROMA – Le domande sono tante, le risposte forse ancora di piu’, per fare chiarezza su una questione complicata come il “Dopo di noi” e sulla legge che ha il compito di sostenerlo.

Anffas ha redatto allora un documento, con cui prova a spazzar via almeno i dubbi principali: si chiama “Analisi con domande e risposte sulla Legge n. 112/2016 e Linee Guida per la sua attuazione” e contiene, nella seconda parte, una lista di domande e risposte su tutti gli aspetti fondamentali della norma.

Ne riportiamo una decina, a titolo esemplificativo.

  1. Chi sono i beneficiari delle misure finanziate dal fondo costituito con la legge 112/2016? Persone con disabilita’ grave (Art. 3 comma 3 legge 104/92) che presentino i seguenti requisiti:- la cui condizione di disabilita’ non sia determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilita’;- siano prive di sostegno familiare in quanto, alternativamente: a) mancanti di entrambi i genitori;b) con genitori non piu’ in grado di fornire l’adeguato sostegno;c) in vista del venir meno del sostegno familiare.
  2. Che cosa e’ un progetto individuale? E’ il documento che, partendo da una valutazione dei bisogni, aspettative e desideri della persona con disabilita’ (anche in relazione ai contesti dalla stessa vissuti), individua quali sono tutti i vari supporti e sostegni, formali (istituzionali) ed informali, che possono permettere alla stessa di poter partecipare alla vita sociale e poter vivere in condizioni di pari opportunita’ rispetto agli altri. E’ un diritto di tutte le persone con disabilita’. Quello che viene scritto nel progetto deve essere attuato senza nessuna limitazione neppure di risorse.
  3. Come si redige il progetto personalizzato? Si deve riunire l’equipe multi professionale, operante presso i servizi sanitari del territorio, in cui deve essere presente almeno la componente clinica e sociale, ma anche altre professionalita’ e deve procedere ad effettuare la valutazione multidimensionale.
  4. Che cosa e’ il “budget di progetto”? E’ la “definizione quantitativa e qualitativa delle risorse economiche, strumentali, professionali e umane atte a garantire la piena fruibilita’ dei sostegni indicati per qualita’, quantita’ ed intensita’ nel progetto personalizzato.”
  5. Che ruolo ha il “Case manager”? Ha il compito di sostenere la persona e gli operatori, eventualmente coinvolti nel sostegno, nel governo complessivo del progetto di vita, nonche’ quello di facilitatore e verificatore sulla concreta esigibilita’ sei sostegni progettati.
  6. Quali sono le misure adottabili con risorse a valere sul Fondo Nazionale istituito dalla Leggen. 112/2016 (ripartito tra le Regioni)? Il Decreto attuativo del 23.11.2016 ha declinato le 4 aree di intervento previste dalla Legge n. 112/2016 nelle seguenti 5 misure di intervento: a) percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazioneb) interventi di supporto alla domiciliarita’ in soluzioni alloggiative che rispondono a caratteristiche individuate dal decreto stessoc) programmi di accrescimento alla consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile ed, in tale contesto, tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone ed alla riabilitazioned) interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative, dalle caratteristiche specificate nel decreto, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilita’e) in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare
  7. Ma per le persone con gravi disabilita’ che non possono vivere a casa propria o hanno necessita’ di supporti medici o vitali intensivi come ci si deve comportare? La legge 112/2016 giustamente non ha fatto differenze ed ha stabilito che tutte le strutture residenziali finanziate con le risorse a valere sul Fondo Nazionale devono riprodurre il piu’ possibile l’ambiente familiare, anche quando i sostegni sono molto elevati. Le soluzioni alloggiative non devono mai superare il numero di 5 posti letto con massimo di 10 nella stessa struttura. Le stanze devono essere prevalentemente singole ed arredate con i mobili e le suppellettili scelte dalle stesse persone; le stesse devono essere ubicate in zona residenziale con il solo requisito della casa di civile abitazione e dotate di adeguati spazi comuni. In presenza di particolari necessita’ si porranno in essere gli adeguati accorgimenti per rispondere al meglio a tutte le condizioni ed esigenze.
  8. La legge parla di co-housing; esistono gia’ esperienze e buone prassi in merito? Purtroppo la legge su questo punto non e’ chiara in quanto sembrerebbe che anche questa soluzione alloggiativa sia riservata solo a gruppi di persone con disabilita’ che, tra di loro, possono anche attivare forme di mutuo aiuto. Questa limitazione rappresenta una forte contraddizione in quanto vorrebbe dire che il legislatore ha inteso creare “addensati” di sole persone con disabilita’, tutte gravi, anche se in soluzioni di piccole entita’ e cio’ sarebbe un effetto “paradosso”. Mentre le esperienze molto valide e positive che gia’ esistono, anche in Italia, prevedono soluzioni miste: per esempio, due studentesse senza disabilita’ che convivono in un appartamento con due ragazze con disturbi dello spettro autistico, con risultati veramente significativi e miglioramento esponenziale della loro qualita’ di vita.
  9. Come sara’ possibile attuare tutto questo? Questo rappresenta il vero punto critico. Infatti e’ previsto che siano le Regioni a dover attuare la legge, previa predisposizione di un proprio programma attuativo regionale, definendo altresi’ i criteri e le modalita’ per l’erogazione dei finanziamenti, le modalita’ per la pubblicita’ dei finanziamenti erogati e le modalita’ di verifica dell’attuazione delle attivita’ svolte, unitamente alle ipotesi di revoca dei finanziamenti. Le Regioni dovranno altresi’ promuovere interventi volti al riutilizzo di patrimoni resi disponibili dai familiari o da reti associative di familiari di persone con disabilita’ gravi e possono direttamente compartecipare agli interventi di cui alla Legge n. 112/2016.
  10. Per quali meccanismi giuridici di destinazione e protezione del patrimonio, in favore di unapersona con disabilita’ grave, la Legge n. 112/2016 prevede delle agevolazioni? L’articolo 6 della Legge n. 112/2016 prevede agevolazioni fiscali e tributarie per i trust, i vincoli di destinazione ai sensi dell’art. 2645 ter del codice civile ed i fondi speciali composti di beni sottoposti a vincoli di destinazione e disciplinati da contratti di affidamento fiduciario. Tutte le domande e risposte, nel documento redatto da Anffas (www.redattoresociale.it)

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