Con 164 voti favorevoli, 27 contrari e 17 astensioni il Senato ha approvato poco fa, in prima lettura, il Ddl governativo n. 1324,contenente “Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di aggiornamento dei livelli di assistenza, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza del Ministero della salute”; la parola passa ora alla Camera.
L’approvazione “veloce” del Ddl era già chiara all’inizio del dibattito in Aula giovedì scorso (VEDI) quando erano stati già approvati i primi tre articoli del provvedimento.
“Speriamo di festeggiare la trasformazione del ddl Lorenzin in legge dello Stato entro l’anno”, ha commentato la senatrice Annalisa Silvestro che ha dato subito l’annuncio dell’approvazione sulla sua pagina Facebbok-.
E alla fine della seduta la ministra Beatrice Lorenzin ha twittato: «Grazie al Senato».
“Non posso che manifestare la mia grande soddisfazione per l’approvazione del Ddl Lorenzin oggi in Senato di cui sono stata relatrice. Un provvedimento che almeno un milione e duecento professionisti della sanità aspettano da quattordici anni”, ha dichiarato Emilia Grazia De Biasi, Presidente della Commissione Sanità del Senato. “Un testo composito – ha proseguito – ma che contiene al suo interno elementi importantissimi come la riforma degli ordini professionali, la costituzione di nuovi ordini professionali e di albi di professioni sanitarie (chimici, fisici, osteopati e chiropratici) a garanzia della dignità professionale degli operatori e a garanzia dei cittadini che da ora saranno più sicuri perché sarà più incisiva la lotta all’abusivismo professionale”.
“Ringrazio per l’appassionato e professionale contributo le senatrici e i senatori della Commissione Sanità e dell’Aula – ha dichiarato il sottosegretario alla Salute Vito De Filippo che ha seguito l’approvazione – gli Uffici del Senato; con questo provvedimento, una volta approvato anche dalla Camera, verrano introdotte importanti e qualificanti novità.
- Si razionalizzano e si semplificano le procedure amministrative in tema di sperimentazione dei medicinali ad uso umano;
- si prevede che, in occasione dell’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza devono essere inserite le procedure di controllo del dolore nella fase travaglio-parto, ricorrendo, previo consenso informato e fatta salva la libertà di scelta delle partorienti, alle tecniche di anestesia locoregionale;
- si avvia un’organica e profonda riforma degli Ordini e Collegi delle professioni sanitarie, al fine di rendere il sistema più aderente alle esigenze odierne e assicurarne la funzionalità nell’interesse prioritario dei cittadini;
- si istituiscono due professione sanitarie, l’Osteopata e il Chiropratico e si passa sotto la vigilanza del Ministero della salute degli Ordini delle professioni dei biologi, degli psicologi (evolvendone in professioni sanitarie) nonché dei chimici e dei fisici e viene istituito presso l’Ordine degli ingegneri l’elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici;
- si interviene pesantemente in materia di esercizio abusivo della professione sanitaria;
- si inaspriscono le sanzioni penali per chi compie reati ai danni delle persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture socio sanitarie residenziali o semi- residenziali;
Di particolare rilevanza – ha proseguito De Filippo – è l’aspetto di riforma di 31 professioni operanti in sanità, oltre 1.200.000 di operatori, intervenendo sia sul riassetto che sull’ammodernamento della normativa ordinistica vigente che risale al d.lgs del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, quando gli ordini furono ricostituiti dopo la Liberazione, essendo stati sciolti durante il ventennio fascista.
Gli ordini vengono definiti enti pubblici non economici e organi sussidiari dello Stato, con la mission di tutelare gli interessi pubblici connessi all’esercizio professionale, con propria autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare, sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute, finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza pertanto gravare sulla finanza pubblica.
Si apprezza e si esalta il ruolo di enti preposti alla promozione e assicurazione dell’indipendenza, dell’autonomia delle professioni e dell’esercizio professionale.
Nell’individuare i compiti degli Ordini (la tenuta e la pubblicità degli albi delle ri-spettive professioni e la verifica del possesso dei titoli abilitanti all’esercizio professionale, la valutazione delle attività di formazione continua) si dispone che essi devono operare garantendo il rispetto di principi fondamentali, quali l’accessibilità e la trasparenza della loro azione.
Si riforma profondamente il procedimento disciplinare al fine di garantire l’autonomia e la terzietà del giudizio disciplinare, prevedendo la separazione della funzione istruttoria da quella giudicante; in ogni regione saranno costituiti appositi uffici istruttori di albo a cui partecipano, oltre agli iscritti sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari di albo della corrispettiva professione, anche un rappresentante estraneo alle professioni medesime, nominato dal Ministro della salute”.
Per effetto del mutato quadro ordinamentale e formativo delle professioni di Infermiere, di Tecnico sanitario di radiologia medica e di Ostetrica si evolvono i loro attuali collegi in ordini, inoltre vengono istituiti gli albi per le professioni sanitarie che ne sono ancora sprovviste, all’interno dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica, che assumerà la denominazione di Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, quindi senza istituire ulteriori ordini professionali”.
“Sono di misure da tempo attese dai cittadini e da tutti gli operatori sanitari – ha concluso il sottosegretario – per questo è quanto mai auspicabile che la Camera dei Deputati esamini ed approvi questa proposta di legge nel tempo più breve possibile affinchè possa produrre i suoi effetti positivi”.
Il provvedimento in sintesi
L’articolo 1 conferisce una delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di sperimentazione clinica dei medicinali e introduce il concetto di medicina di genere.
L’articolo 2 prevede che siano inserite nei livelli essenziali di assistenza sanitaria le prestazioni di controllo del dolore nella fase travaglio-parto.
L’articolo 3 reca una revisione della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie. In via generale, l’esercizio della professione è subordinato all’iscrizione nel relativo albo e gli ordini sono costituiti su scala provinciale e riuniti in federazioni nazionali.
L’articolo 4, introdotto in Commissione, istituisce la professione di osteopata.
L’articolo 5 inserisce le professioni di biologo e di psicologo nell’ambito delle professioni sanitarie.
L’articolo 6, introdotto in Commissione, istituisce l’elenco nazionale degli ingegneri biomedici e clinici.
L’articolo 7 riguarda l’esercizio abusivo delle professioni sanitarie.
L’articolo 8, introdotto in Commissione, riguarda le pene che si applicano ai farmacisti per la vendita di sostanze dopanti.
L’articolo 9 riguarda la circostanza aggravante per reati in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie.
L’articolo 10 reca disposizioni in materia di formazione medica specialistica.
L’articolo 11 reca modifiche alla disciplina sull’esercizio societario delle farmacie.
L’articolo 12, introdotto in Commissione, istituisce la professione sanitaria del chiropratico.
L’articolo 13 concerne la dirigenza del ministero della Salute.
L’articolo 14 reca norme di coordinamento per le regioni e province autonome.
Fonte: FNC Ipasvi