Nel decreto anti crisi dello scorso anno (D.L. n.185/08) il Legislatore ha inserito alcune novità volte a potenziare lo strumento della PEC (Posta Elettronica Certificata), sistema di comunicazione via e-mail che si fonda sulla trasmissione al mittente di una ricevuta elettronica, con valenza legale, attestante l’invio e la consegna al destinatario dei documenti informatici spediti tramite Internet.
Il servizio di PEC consiste in un sistema di comunicazione elettronica che, grazie alle sue caratteristiche di tracciabilità ed inviolabilità, rende il messaggio e-mail “certificato” equivalente, nella sostanza, alla tradizionale raccomandata A/R, garantendo oltre alla certezza della comunicazione anche un costo nettamente inferiore.
Altro grande vantaggio è quello, già accennato, della valenza legale attribuita alle e-mail certificate, che risultano opponibili nei confronti dei terzi, e in particolare per quanto riguarda la data e l’ora di trasmissione e di ricezione. Nella pratica, i messaggi di PEC e i relativi allegati si considerano legalmente conosciuti dal destinatario nel momento in cui sono recapitati nella sua casella di posta elettronica, indipendentemente dall’effettiva lettura. A tal fine:
– il mittente o il destinatario devono avvalersi di uno dei gestori di posta elettronica certificata iscritti in un apposito elenco pubblico tenuto dal CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione);
– il documento informatico (messaggio di posta elettronica ed eventuali allegati) deve essere sottoscritto con una firma elettronica qualificata che ne garantisca la provenienza, l’integrità e l’autenticità;
– a ciascun messaggio deve essere apposto il riferimento temporale.
Si ritiene opportuno ricordare il concetto dell’efficacia probatoria attribuita al documento informatico: l’art.21, co.2 del Codice dell’Amministrazione digitale stabilisce che a tale documento, se sottoscritto con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata, è riconosciuta l’efficacia probatoria di cui all’art.2702 c.c., il quale disciplina l’efficacia della scrittura privata.
L’utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che sia data prova contraria.
Secondo quanto stabilito dalla norma le comunicazioni tra società, professionisti iscritti in albi e P.A., che abbiano provveduto agli adempimenti descritti in precedenza, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l’utilizzo.
OBBLIGHI PER I PROFESSIONISTI ISCRITTI AD ORDINI E COLLEGI
La legge del 28 gennaio 2009 n. 2 stabilisce, che per tutti i professionisti iscritti in Albi od Elenchi, il termine per la comunicazione all’Ordine di competenza del proprio indirizzo di posta elettronica certificata è il 29 novembre 2009, pertanto si resta in attesa di ricevere dagli iscritti all’Albo, esclusivamente tramite fax o e-mail, il proprio indirizzo di posta elettronica PEC.
Per maggiori informazioni visitare la pagina dedicata alla PEC.
SI RICORDA AGLI ISCRITTI CHE IL COLLEGIO OFFRE GRATUTITAMENTE LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA A CHI NE FA RICHIESTA,
PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITARE LA PAGINA DEDICATA