Il Decreto Legislativo n. 229 del 1999 ha attivato, a partire dal 2002, il Sistema Italiano di Educazione Continua in Medicina che prevede l’aggiornamento professionale obbligatorio per tutti gli operatori sanitari, sia dipendenti che liberi professionisti.
I crediti ECM sono gli indicatori della quantità di formazione/apprendimento effettuato dagli operatori sanitari in occasione di attività ECM.
Nel periodo sperimentale 2002-2007, il numero dei crediti da acquisire dagli operatori sanitari è stato fissato a 150.
In data 1 agosto 2007 è stato siglato l’accordo Stato-Regioni concernente il “Riordino del sistema di Formazione continua in Medicina”. Nell’accordo è riportato che ogni operatore sanitario deve acquisire 150 crediti formativi nel triennio 2008-2010 secondo la seguente ripartizione: 50 crediti/anno (minimo 30 e massimo 70 per anno).
Dei 150 crediti formativi del triennio 2008-2010 fino a 60 crediti potranno derivare dal riconoscimento di crediti formativi acquisiti negli anni della precedente sperimentazione.
Il programma ECM, dopo sette anni di sperimentazione (2004-2010), entra finalmente nella fase cosiddetta a regime. Per il periodo 2011-2013 ogni professionista della sanità era tenuto ad acquisire 150 crediti, salvo le eccezioni previste dalla determina del 17/07/2013 della CNFC (Commissione Nazionale per la Formazione Continua) per coloro che hanno già conseguito crediti nel triennio precedente.
La Commissione nazionale per la formazione continua nella riunione del 18 settembre 2013 ha individuato in 150 crediti il debito formativo per tutte le professioni anche per il triennio 2014-2016 (50 crediti annui – min. 25 max 75).
In merito alla possibilità di effettuare formazione in FAD la Federazione Nazionale Collegi IPASVI ha dato comunicazione con circolare n. 6/2013 il 22/02/2013 a tutti i Collegi IPASVI, che dando seguito alle sollecitazioni in merito, ha ottenuto l’eliminazione del criterio che vincolava gli infermieri ad acquisire non oltre il 60% del monte dei crediti triennali in modalità FAD.
Il vincolo di cui trattasi era inserito nel documento “Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM” – punto 8, nota 4 titolato “auto apprendimento senza tutoraggio” (FAD).
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, a tal proposito, nella seduta del 7 febbraio 2013 ha adottato la seguente determina: “Gli infermieri professionali, per il triennio in corso (2011/2013), possono acquisire il 100% dei crediti formativi per la tipologia formazione a distanza con o senza tutoraggio. Sono fatte salve le restanti indicazioni riportate nel richiamato punto 8”.
I crediti ECM si ottengono partecipando ad eventi formativi organizzati da strutture accreditate per l’ECM e superando le prove di verifica previste, copia della certificazione dei crediti conseguiti deve essere consegnata al Collegio.
I piani formativi annuali del Collegio IPASVI di Bologna sono consultabili nella Rivista “L’Infermiere” e sul sito del Collegio.
Per quanto riguarda gli Esoneri, le Esenzioni, il Tutoraggio, l’Acquisizione dei crediti all’Estero, i Liberi Professionisti e l’Autoapprendimento, la Registrazione , la Riduzione, la Quantificazione e la Certificazione dei Crediti si rimanda alla Determina della CNFC del 17 luglio 2013 e succesive modifiche e alle ulteriori specifiche sulla formazione all’estero del 19/03/2014.
Riduzione debito formativo zone colpite dal terremoto del maggio 2012
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua nel corso della riunione del 20 giugno 2012 ha stabilito che il debito formativo dei professionisti sanitari domiciliati o che svolgono la propria attività presso le zone colpite dal terremoto del maggio 2012, di cui al decreto legge del 6 giugno 2012 n. 74, è ridotto da 100 a 50 crediti formativi nel biennio 2012-2013.
Sono confermati 50 crediti formativi per l’anno 2011.
Complessivamente i richiamati professionisti sanitari erano tenuti ad acquisire 100 crediti formativi per il triennio 2011-2013 (salvo le riduzioni sopracitate).
Fonte: age.na.s.